Il Bonus Donne 2026 è un esonero contributivo del 100% riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate. La misura, introdotta dal Decreto Lavoro (D.L. 62/2026), arriva fino a 650 euro al mese per ogni assunzione, per 12 o 24 mesi.
I Punti chiave
- Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL).
- Massimale di 650 € al mese per lavoratrice (800 € nelle regioni della ZES unica, che non comprende la Toscana).
- Durata: 12 o 24 mesi, a seconda dei requisiti della lavoratrice.
- Solo per assunzioni a tempo indeterminato stipulate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
- Esclusi contratti a termine, trasformazioni di rapporti esistenti, contratti a chiamata e apprendistato.
A chi spetta il Bonus Donne 2026
Il Bonus Donne 2026 spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che assumano a tempo indeterminato lavoratrici rientranti in una di queste categorie:
- donne molto svantaggiate: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne svantaggiate: prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 o 6 mesi e appartenenti a specifiche categorie individuate dal Regolamento UE 651/2014 (giovani 15-24 anni, over 50, persone sole con carichi familiari, occupate in settori con forte disparità di genere, appartenenti a minoranze etniche).
L’esonero non si applica alla Pubblica Amministrazione. La verifica puntuale del requisito di “svantaggio” è una valutazione tecnica che spetta al consulente del lavoro.
Quanto vale e quanto dura l’esonero
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Restano invece dovuti i contributi al Fondo TFR, ai fondi di solidarietà bilaterali e ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Importi e durate variano in base al profilo della lavoratrice:
- 650 € al mese per ciascuna lavoratrice — massimale ordinario;
- 800 € al mese se la lavoratrice è residente, alla data dell’assunzione, in una delle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria);
- 24 mesi di durata per le assunzioni di donne molto svantaggiate;
- 12 mesi di durata per le assunzioni di donne svantaggiate (categorie a-g del Regolamento UE 651/2014).
Per le imprese della provincia di Pisa, che non rientra nel perimetro ZES, vale il massimale ordinario di 650 € mensili.
Quali contratti sono ammessi (e quali no)
L’esonero si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, anche in regime di part-time e di somministrazione a tempo indeterminato.
Sono espressamente esclusi:
- contratti a tempo determinato;
- trasformazioni di rapporti a termine già in essere in contratti a tempo indeterminato;
- contratti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato;
- prestazioni di lavoro occasionale.
Le condizioni da rispettare
Per accedere e mantenere il beneficio, il datore di lavoro deve rispettare alcuni requisiti precisi:
- DURC regolare e assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza;
- incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
- nessun licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella stessa unità produttiva;
- divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta (o di un’altra con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva) nei 6 mesi successivi;
- applicazione del trattamento economico complessivo previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni contributive sulla stessa contribuzione datoriale (per esempio, incompatibile con la Decontribuzione Sud).
Il Bonus Donne 2026 è invece compatibile con l’esonero dell’1% previsto per le imprese in possesso della Certificazione della parità di genere.
Come fare domanda all’INPS
La domanda va inoltrata all’INPS tramite il modulo telematico. L’INPS accantona le risorse a seguito dell’istanza e, se l’assunzione non è ancora avvenuta, il datore di lavoro ha 10 giorni per perfezionare il rapporto e inviare la comunicazione obbligatoria UniLav.
La compilazione della domanda e la verifica dei requisiti sono attività che richiedono competenza specifica: ti consigliamo di affidarle al tuo consulente del lavoro o di rivolgerti all’Ufficio Paghe di Confcommercio Pisa.
- Referente:
- Sandro Faraoni
- s.faraoni@confcommerciopisa.it
- 328 3855318
Domande Frequenti
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimale di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. L’importo sale a 800 euro mensili nel caso di assunzione di una lavoratrice residente nelle regioni della ZES unica. Restano fuori dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL.
La durata massima è di 24 mesi dalla data di assunzione per le donne “molto svantaggiate” (prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, oppure da 12 mesi e rientranti in specifiche categorie del Regolamento UE 651/2014). Per le altre lavoratrici “svantaggiate” la durata massima è di 12 mesi.
No. Il massimale maggiorato di 800 euro mensili si applica esclusivamente alle assunzioni di lavoratrici residenti, alla data dell’assunzione, in una delle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria). La Toscana non rientra nella ZES, quindi per le imprese della provincia di Pisa il massimale è di 650 euro al mese.
No, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive sulla stessa contribuzione datoriale (ad esempio, la Decontribuzione Sud o l’incentivo per l’assunzione di beneficiari NASpI). È invece compatibile con l’esonero dell’1% riservato alle imprese in possesso della Certificazione della parità di genere e con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista dalla Legge di Bilancio 2025.


