La nuova Legge di bilancio (comma 37) consente alle imprese individuali di estromettere dal proprio patrimonio beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del DPR n.917 del 1986 (TUIR).
Sono previste due condizioni:
- i beni immobili strumentali devono essere posseduti dall’imprenditore individuale al 31.10.2024
- le esclusioni dal patrimonio dell’imprenditore individuale devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025
Questa disposizione prevede per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere tali beni previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto.
I versamenti potranno essere effettuati in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026, mentre gli effetti dell’estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi dell’articolo 43 del TUIR, si precisa che non sono considerati produttivi di reddito fondiario gli immobili strumentali relativi ad attività commerciali e quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni. Anche gli immobili non utilizzati o concessi in locazione o comodato possono essere qualificati come strumentali qualora, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di utilizzi differenti senza interventi radicali.
Per ulteriori informazioni l‘Area Fiscale è a disposizione.


