Entro il 31 marzo 2025, le imprese italiane sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, l’obbligo assicurativo sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2024. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) ha concesso una proroga per consentire alle imprese di adeguarsi. Le disposizioni attuative della misura sono state definite con Decreto del MEF e del MIMIT n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio scorso.
Quali imprese sono coinvolte?
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia e quelle con sede legale all’estero ma operanti con una stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.).
Sono escluse le imprese agricole, che possono già contare sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Cosa copre l’assicurazione?
La copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e deve riguardare le immobilizzazioni materiali dell’impresa:
terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.).
Le polizze devono coprire i seguenti beni aziendali:
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
Gli eventi da assicurare comprendono:
- alluvione, inondazione ed esondazione
- sisma
- frana
Il contratto assicurativo dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023). Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti.
Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza?
Attualmente non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, l’inadempimento dell’obbligo in esame potrebbe precludere l’accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso / catastrofale (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
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