Scadenze e modalità della nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio: estinzione dei debiti senza sanzioni, rateizzazione e requisiti per accedere al beneficio.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova Definizione agevolata delle cartelle: la Rottamazione-quinquies. La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 per omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Aderendo alla Rottamazione quinquies sarà possibile estinguere i debiti senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio. Possono accedere anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i debiti rientrino nel perimetro previsto. Sono invece esclusi i debiti già regolarmente pagati nell’ambito della Rottamazione-quater.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà dare il via alla nuova definizione agevolata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e quindi, salvo rinvii, entro il 21 gennaio.
Come e quando presentare la domanda
La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi annui del 3%.
Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la perdita dei benefici, e quanto versato viene considerato un acconto sul debito complessivo.
Per maggiori informazioni e per ricevere una consulenza, l’Area Fiscale è a disposizione
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