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Confcommercio Pisa

Sicurezza sul lavoro: l’obbligo di denuncia degli impianti di messa a terra sul portale CIVA

Cos’è il portale CIVA e a cosa serve

Il CIVA (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) è il portale telematico dell’INAIL attraverso cui i datori di lavoro denunciano i propri impianti elettrici di messa a terra, comunicano i dati delle verifiche periodiche e indicano l’organismo abilitato che le effettuerà. Dal 2020, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 162/2019, il portale ha sostituito completamente le vecchie comunicazioni via raccomandata o PEC: oggi tutto passa esclusivamente da CIVA.

L’obiettivo del legislatore è duplice: rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro tracciando in modo digitale ogni impianto e ogni verifica, e contrastare l’elusione dell’obbligo di controllo periodico. Per le imprese significa una gestione più rapida, ma anche una maggiore esposizione in caso di mancato adempimento, perché i dati sono incrociati automaticamente con le posizioni INAIL aperte.

Chi è tenuto all’obbligo

L’obbligo riguarda ogni datore di lavoro con uno o più dipendenti (o soggetti equiparati) che gestisca un impianto elettrico nei luoghi di lavoro:

  • Tutte le imprese con dipendenti: negozi, uffici, laboratori, magazzini, ristoranti, hotel, capannoni, studi professionali con collaboratori.
  • Attività all’interno di centri commerciali o edifici condivisi: ogni singolo esercizio deve avere la propria denuncia, oltre a quella generale dell’edificio.

I tre adempimenti chiave

Gli obblighi a carico del datore di lavoro si articolano in tre passaggi distinti, da seguire nell’ordine:

  1. Denuncia dell’impianto su CIVA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto (o entro 30 giorni da una modifica sostanziale).
  2. Comunicazione dell’organismo abilitato che effettuerà le verifiche periodiche, sempre tramite portale CIVA.
  3. Verifiche periodiche effettuate da un organismo abilitato dal Ministero (MIMIT), con periodicità definita dalla normativa in funzione del tipo di ambiente.

Periodicità delle verifiche obbligatorie

Tipologia di luogo di lavoroFrequenza verifica
Cantieri, locali ad uso medico, ambienti con pericolo di esplosione o a maggior rischio incendioOgni 2 anni
Tutti gli altri ambienti di lavoroOgni 5 anni

Cosa rischi se non sei in regola

La mancata denuncia su CIVA o l’omessa verifica periodica espongono l’azienda a conseguenze pesanti:
• Prescrizioni e sanzioni accessorie in caso di controllo da parte di INAIL, ASL o Ispettorato del Lavoro.
• Responsabilità civili e penali del datore di lavoro se si verifica un infortunio collegato a un impianto non verificato.
• Aggravamento delle posizioni assicurative INAIL, che possono incrociare i dati delle ditte iscritte con quelli del portale CIVA.
• Impossibilità di ottenere il numero di matricola e di comunicare l’organismo verificatore, con la pratica che resta sospesa.

Come Confcommercio può aiutarti

L’Area Tecnica di Confcommercio Pisa segue gli associati passo dopo passo, nelle fasi di verifica e comunicazione.

  • Verifica di terra e scariche atmosferiche applicando il tariffario delle verifiche individuato dal decreto del presidente dell’Ispesl 7 luglio 2005, pubblicato in G.U. 165 del 18 luglio 2005 e richiamato nel decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 MILLEPROROGHE”.
  • Profilazione dell’azienda su CIVA e gestionedella comunicazione dell’organismo incaricato, evitando errori formali che potrebbero invalidare la pratica.
  • Fornire consulenza sull’inquadramento del tuo impianto, sulla periodicità corretta delle verifiche e sugli adempimenti collegati (denuncia anche all’ASL).

FAQ

Cos’è il portale CIVA INAIL?

Il CIVA (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) è il portale su cui i datori di lavoro denunciano gli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01. Permette di registrare l’impianto, comunicare l’organismo verificatore.

Entro quanto tempo va fatta la denuncia su CIVA?

La denuncia su CIVA va presentata entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, oppure entro 30 giorni da una modifica sostanziale di un impianto esistente. Il termine decorre dalla data della Dichiarazione di Conformità.

Sono un libero professionista senza dipendenti, devo fare la denuncia?

No. Il DPR 462/01 si applica solo nei luoghi di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati. Il libero professionista che lavora da solo non è soggetto all’obbligo. L’obbligo scatta nel momento in cui assumi un dipendente, anche part-time o a tempo determinato.

Ogni quanto va verificato l’impianto di messa a terra?

Le verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 hanno frequenza biennale per cantieri, locali medici, ambienti a rischio incendio o esplosione; quinquennale per tutti gli altri ambienti di lavoro (negozi, uffici, ristoranti, magazzini, hotel).

La Dichiarazione di Conformità sostituisce la verifica periodica?

No, sono due adempimenti distinti. La Dichiarazione di Conformità è rilasciata dall’installatore al termine dei lavori (DM 37/08). La verifica periodica è un controllo successivo e ripetuto, eseguito da un organismo abilitato indipendente. Servono entrambe.

Se l’INAIL non mi convoca per la prima verifica, sono esonerato?

No. L’art. 3 del DPR 462/01 prevede che l’INAIL effettui le prime verifiche a campione: chi non riceve convocazione non è esonerato. Il datore di lavoro deve attivarsi autonomamente richiedendo la verifica a un organismo abilitato.

Quanto costa la verifica dell’impianto di messa a terra?

I costi della verifica periodica sono ministeriali e variano in base alla potenza contrattuale o impegnata delle strutture oggetto di verifica.

A quanto ammontano le Sanzioni?

Le sanzioni sono amministrative e vanno da 500 a 6.500 euro.

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